
Con la legge 508/99 è stato completamente
riformato il sistema formativo delle istituzioni artistiche
e musicali italiane, prevedendo un sistema di formazione
ispirato a criteri comuni e riconosciuti in ambito
internazionale. Queste istituzioni godono di autonomia
statutaria e regolamentare con la quale le istituzioni
determinano in autonomia l'ordinamento dei corsi (sulla
base del DPR 212/2005 contenente il regolamento degli
ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM), lo
svolgimento dell'attività didattica e di ricerca,
i criteri di valutazione, l'erogazione del diritto
allo studio e la rappresentanza degli studenti negli
organi di governo. L'offerta formativa, definita ha
una struttura simile a quella ora attivata presso
le università, alla quale si accede con il
diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Legge 21 dicembre 1999, n.508 (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2)
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata alla riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale
di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche
(ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati.
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale
di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale
di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono,
nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto
di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale.
Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente
legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre
norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale
di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici,
ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti
delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base
di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio
1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia
sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e
di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attività di produzione. Sono dotate
di personalità giuridica e godono di autonomia
statutaria, didattica, scientifica, amministrativa,
finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo,
anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile
dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel
rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede
con il possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado, nonché corsi di perfezionamento
e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano
specifici diplomi accademici di primo e secondo livello,
nonché di perfezionamento, di specializzazione
e di formazione alla ricerca in campo artistico e
musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni
si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),
di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze
tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente
legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso
alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per
le quali ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni
di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
nell'ambito di apposito comparto articolato in due
distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Limitatamente
alla copertura dei posti in organico che si rendono
disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali
previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma1,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate
in prima applicazione a norma del citato articolo
3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente
legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle
dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata
non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti
incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili
al personale in servizio di ruolo. Il personale docente
e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della
presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
è inquadrato presso di esse in appositi ruoli
ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento
complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel
secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei
predetti ruoli ad esaurimento è altresì
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti
il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari,
le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti per legge, sono disciplinati:
i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
i requisiti di idoneità delle sedi;
le modalità di trasformazione di cui al comma
2;
i possibili accorpamenti e fusioni, nonché
le modalità di convenzionamento con istituzioni
scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici
e privati;
le procedure di reclutamento del personale;
i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
le procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo
4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
la valutazione dell'attività delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
valorizzazione delle specificità culturali
e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale
e delle istituzioni del settore, nonché definizione
di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attività formative
programmazione dell'offerta formativa sulla base della
valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione
del diverso ruolo della formazione del settore rispetto
alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
universitaria, prevedendo modalità e strumenti
di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
1, della facoltà di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino
del settore, corsi di formazione musicale o coreutica
di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza
agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola
secondaria superiore;
possibilità di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti
e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta,
degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle
Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché
istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti,
di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali,
degli archivi sonori, nonché delle strutture
necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non
statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti
che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per
la statizzazione, possedendone i requisiti alla data
di entrata in vigore della presente legge;
definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati
al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre
attività didattiche seguite dagli studenti,
nonché al riconoscimento parziale o totale
degli studi effettuati qualora lo studente intenda
proseguirli nel sistema universitario o della formazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144;
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini
del conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attività
formative finalizzate al rilascio di titoli universitari
da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte
delle istituzioni di cui all'articolo 1;
facoltà di costituire, sulla base della contiguità
territoriale, nonché della complementarietà
e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici
delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni
di cui all'articolo 1 nonché strutture delle
università. Ai Politecnici delle arti si applicano
le disposizioni del presente articolo;
verifica periodica, anche mediante l'attività
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario,
del mantenimento da parte di ogni istituzione degli
standard e dei requisiti prescritti; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni statali, con
decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate
in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso
di gravi carenze strutturali e formative, soppresse;
in caso di non mantenimento da parte di istituzioni
pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento
o il riconoscimento è revocato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate
le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con
la presente legge, la cui ricognizione è affidata
ai regolamenti stessi.
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale)
1. È costituito, presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo
2, nonché sugli schemi di decreto di cui al
comma 5 dello stesso articolo;
sui regolamenti didattici degli istituti;
sul reclutamento del personale docente;
sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori
artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,
espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
per legge, sono disciplinati:
la composizione del CNAM, prevedendo che:
almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in
rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo,
nonché degli studenti delle istituzioni di
cui all'articolo 1;
dei restanti componenti, una parte sia nominata dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
le modalità di nomina e di elezione dei componenti
del CNAM;
il funzionamento del CNAM;
l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in
seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente
modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge
e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
quattro membri in rappresentanza delle Accademie
e degli ISIA;
quattro membri in rappresentanza dei Conservatori
e degli Istituti musicali pareggiati;
quattro membri designati in parti eguali dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e dal CUN;
quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo
1;
un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti
di cui al comma 3 si svolgono, con modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, presso
il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate,
presentate almeno un mese prima della data stabilita
per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo
di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua
di lire 200 milioni.
Art. 4.
(Validità dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di
cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge mantengono la loro
validità ai fini dell'accesso all'insegnamento
e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica,
compresi quelli rilasciati prima della data di entrata
in vigore della presente legge, danno titolo di accesso
alle scuole di specializzazione di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione
delle predette scuole, sono considerati validi per
l'accesso all'insegnamento, purché il titolare
sia in possesso del diploma di scuola media superiore
e del diploma di conservatorio e di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo
1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, purché in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi
corsi integrativi della durata minima di un anno,
al fine del conseguimento dei diplomi accademici,
secondo modalità e criteri stabiliti con i
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
h).
Art. 5.
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica
la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
Art. 6.
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo
1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Norma transitoria e finale)
1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui
all'articolo 1 disciplinano le modalità per
il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici,
ferma restando la possibilità per gli stessi
di completare i corsi iniziati.
Art. 8.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità
della presente legge è realizzato nel rispetto
degli statuti di autonomia e delle relative norme
di attuazione.
Art. 9.
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con
i Ministri della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede
a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità
previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica
- Strutture scolastiche) dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, per la loro
assegnazione al predetto stato di previsione e a quello
del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze
di funzionamento, rispettivamente, degli istituti
di istruzione artistica che permangono nella competenza
del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni
riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, comprensivo dei costi per la realizzazione
dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera
d), nonché all'articolo 4, comma 3, valutato
in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999